Questo settore si occupa di oggetti che per definizione si intendono antichi. Nella relativa regolamentazione giuridica si intendono, per "cose antiche", tutti quegli oggetti la cui origine risalga almeno a cinquanta anni prima del tempo presente(i), mentre gli oggetti di antiquariato sono costituiti da quei beni, diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età(2). E' una materia, dove concorrono interessi pubblici, che impongono una particolare disciplina, che nei fatti, determina vere e proprie limitazioni legali al diritto di proprietà. La tutela di questi interessi è ripartita fra il Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne la tutela dei beni aventi interesse storico, artistico o archeologico, regolata dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, mentre la tutela del patrimonio archivistico nazionale è competenza del Ministero dell'interno, regolata dalla Legge 22 dicembre 1939 n. 2006, a questo Ministero spetta anche, attraverso gli organi della polizia, la prevenzione e la repressione di abusi nei rispetti della pubblica fede. L'autorità amministrativa è in grado di operare ingerenze a vari livelli, al fine di assicurare la conservazione, l'integrità e la sicurezza del nostro patrimonio, delegando al privato obblighi di denuncia in caso di trasferimenti, diritti di prelazione e limitazioni all'esportazione di detti beni. La disciplina dell'antiquariato dal punto di vista della prevenzione e repressione di ogni abuso, è contenuta nella legge e nel regolamento di pubblica sicurezza^), ove si precisano disposizioni di carattere generale, come l'obbligo di eseguire operazioni solo con persone munite di documento di riconoscimento, di registrare giornalmente le operazioni compiute, di annotare le generalità dei venditori e dei compratori: notevole l'obbligo per il commerciante che ha acquistato cose preziose di non alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti dì oggetti comprati all'asta pubblicaci. Sempre in questa normativa si specifica che anche chi commercia solo occasionalmente beni antiquariali è assoggettato a questa normativa.
Tale disciplina giuspubblicistica è da integrarsi, ai fini del commercio clandestino di beni antichi con disposizioni di carattere penale contenute principalmente nell'art. 705 c.p.(5). Categorie come i commercianti di libri antichi, o situazioni come esposizioni, mostre, vendite all'asta, ecc. sono disciplinate da ulteriori vincoli.
Risulta evidente che per operare con serenità e professionalità, in un settore che abbraccia praticamente tutte le opere prodotte dallo scibile umano, è necessario agire nel rispetto e sempre in palese buona fede, nella piena consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. Questa pubblicazione si propone come ideale testo di consultazione per offrire chiarimenti, delucidazioni, precisazioni e interpretazioni in merito a una materia che riteniamo fondamentale approfondire almeno nei suoi aspetti di maggior interesse pubblico.
La serenità si persegue utilizzando strumenti di lavoro validi ed efficienti. La professionalità si persegue con la conoscenza-Quanto a seguire descritto, costituisce l'insieme delle Leggi e delle normative che regolano l'attività antiquariale: l'esatta comprensione e applicazione delle stesse contribuirà a tutelare ogni operatore da eventi che sfuggono al suo controllo.
Nel certificato di acquisto, nel certificato di originalità, nel certificato di deposito conto terzi e nel documento di trasporto, sono menzionate, di volta in volta, leggi o decreti o articoli dei codici che, globalmente, costituiscono nei fatti la prova che si opera in Buona Fede. Compilare correttamente e con continuità la documentazione fornita, cautelerà da imprevisti o spiacevoli problemi legali.