Per "reliquia" si intende ciò che resta del corpo, delle vesti o degli oggetti appartenenti a un martire, a un santo o a un beato. Il comma 1 specifica che sono a tutti gli effetti inalienabili e pertanto non lecitamente commerciabili. E' storia fin troppo nota che anche in tempi lontani la chiesa abbia fatto commercio più o meno diffuso di reliquie. Ancora ai tempi delle devoluzion napoleoniche un gran numero di venerati resti furono dispersi o venduti e sono altrettanto noti scambi tra re e imperatori che si contendevano simili oggetti in lunghe trattative, e questo solo pe citare fenomeni eclatanti che giustificano in parte la grande-presenza di reliquie di ogni tipo e genere, connaturandola di provenienza lecita, salvo palese dimostrazione del contrario.
Il commercio delle stesse, è dunque lasciato a una scelta di natura strettamente individuale. Pei "reliquie insigni" e per "immagini" sono da considerarsi tutti quegli oggetti che sono stati oggetto di una particolare devozione popolare, indipendentemente dal loro valore intrinseco. Gli enormi quantitativi di oggetti dispersi, alienati, obliterati, donati o devoluti aventi come origine primi l'utilizzo chiesastico nel corso di secoli, sono di normale frequentazione nel mercato antiquario. Per commerciarli o detenerli, è particolarmente importante documentarne l'acquisto, non tanto a causa delle limitazioni generiche imposte dalla normativa specifica, ma a causa del gran numero di oggetti che quotidianamente vengono trafugati da chiese o illegalmente venduti da sacerdoti di simoniaca memoria. Puntualmente si verificano sequestri di materiale chiesastico, in particolar modo di argenteria liturgica e di targhe devozionali, sovente materiale di dubbia provenienza.